Congedo parentale straordinario COVID-19

L’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 prevede la possibilità di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020.

I beneficiari sono: lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 e dei lavoratori autonomi.

 

Di seguito sintetizziamo le principali novità:

- il computo dei giorni è come per il congedo parentale ordinario comprensivo di sabati e domeniche nel 15 giorni complessivi

- il congedo parentale straordinario può essere fruito, senza retribuzione, anche da genitori con figli tra 12 e 16 anni senza fare domanda a Inps ma solo al datore di lavoro

- il congedo parentale straordinario può essere fruito anche da parte di chi ha esaurito il congedo parentale ordinario. Come congedo straordinario si tratta di giorni in più, cioè 15;

- il congedo parentale straordinario può essere fruito a giornate singole ma NON può essere fruito a ore;

- il congedo parentale straordinario è retroattivo dal 5 marzo in poi, e va richiesto con la medesima procedura del corso parentale ordinario. Con messaggio 1516 del 07/04/2020 Il congedo di 15 giorni per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche è stato prorogato fino al 13 aprile https://bit.ly/34l2lfH .

Per chi lo ha già richiesto la conversione da ordinario a straordinario e’ automatica;

- il congedo parentale straordinario non può essere chiesto se si richiede il bonus baby-sitting (Circolare n.44 INPS del 24/03/2020);

- il congedo parentale straordinario non può essere richiesto se uno dei due genitori e’ disoccupato o non lavoratore oppure sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;

- il congedo parentale straordinario spetta a lavoratori dipendenti privati, lavoratori dipendenti pubblici (che devono fare domanda alle loro amministrazioni) e lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata;

- se uno dei genitori intende fruire dell’estensione dei permessi per legge 104, l’altro genitore non può fruire del congedo parentale straordinario (ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020);

- il congedo parentale straordinario riconosce al dipendente un’indennità pari al 50% della retribuzione.

  

Caterina Biasia - Ufficio amministrazione

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