Congedo parentale straordinario Covid-19: fino al 31 agosto e anche ad ore

In conseguenza all'emergenza epidemiologica da Corona-virus il governo ha introdotto sin dal mese di marzo misure straordinarie a sostegno delle famiglie con figli costretti a stare a casa per la chiusura delle scuole fra cui, una delle più importanti è il congedo parentale straordinario.

Nella successiva fase di conversione in Legge del Decreto Rilancio il termine per fruire del congedo covid è stato prorogato al 31 agosto; inoltre è stata prevista la possibilità di usarlo anche a ore a partire dalla data del 19 luglio.

 

Congedo parentale COVID-19: novità Decreto Rilancio (e conversione in Legge)

Il decreto-legge Rilancio prevede che i giorni di congedo parentale COVID-19 diventano 30, ma solo in alcuni casi. In particolare si dovrà fare una distinzione fra chi ha già usufruito del congedo e chi no.

Pertanto chi ha già usufruito dei 15 giorni previsti dal precedente decreto Cura Italia a partire dal 5 marzo e fino al 3 maggio potrà richiedere altri 15 giorni fino al 31 agosto 2020 (termine prorogato dalla Legge di conversione del Dl Rilancio).

Chi invece non ha usufruito del congedo straordinario, potrà richiedere anche retroattivamente, fino a 30 giorni di congedo sempre fino al 31 agosto. Lo stesso vale per chi ne ha usufruito solo in parte, in quest’ultimo caso si potrà richiedere un numero di giorni pari alla differenza di 30 meno i giorni già usufruiti.

La Legge di conversione del Decreto-Legge 34/2020 prevede la modifica del Decreto Cura Italia come segue:

[…] per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 agosto 2020 e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni (limite di età non valido per figli disabili), di uno specifico congedo con indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata ai sensi del TU maternità e paternità D. lgs 151/2001) […]

La citata legge n. 77/2020 ha introdotto, inoltre, la possibilità di fruire di tale congedo anche in modalità oraria a far tempo dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della medesima legge di conversione.

Congedo parentale straordinario: quanto dura e a chi spetta

Il nuovo strumento giuridico del congedo parentale straordinario spetta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 30 giorni (così come modificato dal Dl Rilancio).

Il congedo straordinario Cura Italia (e poi Rilancio) è operativo dal 5 marzo 2020 e spetta ai:

  • dipendenti del settore privato (art. 23 Decreto-Legge 18/2020) e pubblico (art. 25 Decreto-Legge 18/2020);
  • lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995;
  • per le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite previsto dalla normativa sul congedo parentale (3 mesi per minori di 1 anno di età);
  • per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS a cui non è riconosciuta la tutela del congedo parentale.

 

Possono aderire al congedo parentale i genitori (e affidatari) per i figli fino ai 12 anni (con retribuzione al 50%) oppure con figli fra i 12 e i 16 anni (a retribuzione “zero”); in quest’ultimo caso il congedo può durare per tutto il periodo di sospensione della scuola e dei servizi educativi, a patto che non vi sia nel nucleo familiare altro genitore beneficiario di ammortizzatori sociali covid-19.

Congedo parentale straordinario covid-19: quanto spetta

L’importo del congedo straordinario è pari al 50% della retribuzione per i figli fino a 12 anni o di qualsiasi età per i figli disabili in situazione di gravità accertata.

Nel caso dei lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, invece, l’importo è pari a 1/365 del reddito.

 

CONGEDO STRAORDINARIO COVID-19 NON RETRIBUITO

Anche i genitori di bambini e ragazzi fino a 16 anni possono richiedere un congedo parentale straordinario.In questo caso, però, non sarà retribuito e potrà durare fino al 31 agosto (senza il limite dei 30 giorni quindi). Tuttavia le assenze dal lavoro non figureranno come ferie, ma non sarà riconosciuta nemmeno la retribuzione al 50% in busta paga. Inoltre non avranno nemmeno il riconoscimento di contribuzione figurativa.

Congedo covid-19 fino a 30 giorni per i figli: come fare domanda

Il lavoratore del settore privato, nonchè gli iscritti alla gestione separata e gli autonomi possono presentare la domanda all’INPS con le consuete modalità telematiche.

I lavoratori che abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinarioI giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione saranno considerati d’ufficio come congedo COVID-19.

Dal 1° aprile l’INPS ha rilasciato la nuova domanda di congedo straordinario da inviare online, via contact center o tramite patronato.

 

Compatibilità e incompatibilità del congedo Covid-19

Il congedo covid è incompatibile con la fruizione di altri istituti da parte del richiedente o anche del coniuge dello stesso, in particolare con:

  • il bonus baby sitter,
  • il congedo parentale ordinario,
  • i permessi per allattamento
  • e infine la CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

E’ invece compatibile con malattia, maternità obbligatoria, fruizione di ferie, aspettativa non retribuita e lavoro agile, part-time e chiusura delle attività commerciali covid-19.

 

COMPATIBILITÀ FRA IL BONUS CENTRI ESTIVI E/O BABY SITTER E IL CONGEDO COVID-19 A SEGUITO DEL DECRETO RILANCIO

Con la circolare 73/2020 l’INPS ha chiarito la compatibilità fra il bonus baby sitter e/o centri estivi e il congedo covid. L’Istituto afferma che bonus e congedo covid sono compatibili, ma solo se presi in periodi distinti.

Vi possono essere tre casi, ovvero chi all’atto della domanda di bonus baby sitter e/o centri estivi:

  1. non ha mai richiesto il congedo parentale straordinario Covid-19: può procedere con la richiesta piena ovvero 1200 o 2000 euro;
  2. ha richiesto il congedo parentale Covid-19 ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni: può richiedere 600 o 1000 euro per bonus centri estivi;
  3. ha richiesto il congedo Covid-19 ed è stato autorizzato per un periodo superiore a 15 giorni: non spetta il bonus centri estivi, ma può fruire dei giorni di congedo covid restanti.

 

 

Caterina Biasia - Ufficio amministrazione

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