Quarantena scolastica del figlio, congedo senza limiti di durata.

L’INPS, con circolare n. 116 del 2 ottobre 2020, ha fornito istruzioni circa la fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato.

 

Requisiti per la fruizione del congedo

I requisiti per poter usufruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica sono:

  • Essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • Non svolgere attività lavorativa in modalità agile durante il periodo di congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli;
  • Il minore posto in quarantena scolastica deve avere un’età inferiore a 14 anni;
  • Il figlio deve essere convivente con il genitore che ha richiesto il congedo;
  • Il figlio, per il quale è stato richiesto il congedo, deve essere posto in quarantena con provvedimento del Dipartimento dell’ASL competente per territorio a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Durata del congedo

Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena scolastica del figlio disposta dal Dipartimento dell’ASL.

 

Indennità del congedo

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione e il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

Si precisa che, sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

 

Situazioni di compatibilità – incompatibilità del congedo

Si riportano qui di seguito i casi di compatibilità – incompatibilità tra il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli e le altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per il quale si richiede il congedo.

Per quanto riguarda i casi di compatibilità, si ritrovano:

  • La malattia. In caso di malattia del genitore convivente con il minore, l’altro genitore potrà fruire del congedo Covid-19;
  • La maternità. In caso di congedo di maternità-paternità, l’altro genitore convivente potrà fruire del congedo Covid-19, a condizione che non si tratti dello stesso minore per il quale è stato richiesto il congedo di maternità/paternità;
  • Le ferie. La fruizione del congedo è compatibile con la fruizione contemporanea delle ferie dell’altro genitore convivente;
  • L’aspettativa non retribuita. La fruizione del congedo è compatibile con la fruizione contemporanea dell’aspettativa non retribuita dell’altro genitore convivente;
  • La condizione di soggetti fragili. La fruizione del congedo è compatibile qualora l’altro genitore convivente sia un soggetto in condizioni di “fragilità”, a prescindere dallo svolgimento o meno della prestazione lavorativa o di lavoro agile;
  • I permessi e congedi ai sensi della Legge n. 104/1992. La fruizione del congedo è compatibile nel caso in cui l’altro genitore convivente stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi Legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale ovvero del congedo straordinario;
  • L’inabilità e la pensione di invalidità. La fruizione del congedo è compatibile nel caso in cui l’altro genitore convivente con il minore sia stato percettore di una pensione di inabilità o sia stata riconosciuta un’invalidità al 100%.

Risulta, invece, incompatibile:

  • Con la contemporanea fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli da parte dell’altro genitore convivente;
  • Con la contemporanea fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente;
  • Con la contemporanea fruizione dell’altro genitore convivente dei permessi per allattamento per il medesimo  figlio;
  • Nel caso di altro genitore convivente disoccupato o inoccupato;
  • Qualora l’altro genitore convivente sia percettore di forme a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • Se l’altro genitore convivente presta l’attività lavorativa in modalità agile;
  • Nelle giornate di pausa contrattuale, in caso di lavoro part-time o lavoro intermittente da parte dell’altro genitore convivente.

 

Modalità di presentazione della domanda di congedo

La domanda di congedo potrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

portale Web dell’Istituto, se si è in possesso di PIN;

Contact center Inps;

Patronati.

Si precisa che la domanda può avere ad oggetto anche periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.

 

Caterina Biasia - Ufficio amministrazione

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